Ecobonus 110% o superbonus 110%, per intenderci riqualificazione energetica degli edifici, è la punta dell’iceberg di una serie di normative volte al recupero del patrimonio immobiliare italiano. Ne parlo per
- ispirazione della lettura dell’articolo di Angelo Contessa, presidente del consorzio BUILD, apparso su affaritaliani nei giorni scorsi,
- perché vi è un comune parlare dei lavori a “tuttogratis”, dopo chiaramente il Coronavirus e l’università dei tuttologi del web pronti a dire la loro in termini di virologia, velocità di trasmissione del virus ed efficacia del vaccino;
- è in ballo la finanza d’impresa di tutto il settore edile o delle imprese che vorranno cimentarsi in questo contesto. Siccome seguo personalmente alcune imprese del settore, alcune delle quali le ho accompagnate ad ascoltare le offerte delle banche… Non potevo esimermi dal fare alcuni appunti.
Gli interrogativi che riguardano ecobonus 110% sono veramente tanti, si va dal come funziona, a quali interventi posso realizzare con l’ecobonus. Se nell’ecobonus 2020 rientrano infissi e caldaie.
Purtroppo tante sono le domande tecniche e di diritto, ovvero: cosa cambia con la conversione in legge del DL Rilancio, Superbonus legge semplificazioni, vi è ancora il superbonus con la conversione del DL Agosto. Ecobonus 2020 con sconto immediato in fattura.
Per passare infine a tutta la tematica bancaria, che riguarda super/ecobonus 110% e cessione del credito.
Non sono un tecnico, quindi per gli aspetti tecnici mi rifarò all’articolo di Contessa. Cercherò di offrire il mio contributo, per mettere i puntini sulle i (direbbe mia nonna) riguardo agli aspetti bancari e/o finanziari.
Ecobonus al 110% nel 2020, che cos’è e a cosa serve
Come scrive Contessa “…l’incentivazione al recupero del vetusto patrimonio edilizio è un obiettivo a cui lo Stato Italiano si approccia dal 1997, con la Lg 449 del 27/12/1997 art.1 commi 5 e 6, con la detrazione iniziale del 41% sui lavori di ristrutturazione di edifici residenziali e con il massimale di spesa, per unità immobiliare, di 150 milioni di lire.
Successivamente sono intervenute modifiche legislative per orientare la ristrutturazione degli immobili con adeguamento sismico ed efficientamento energetico.
L’intervento legislativo è continuato negli anni senza sosta con l’obiettivo di rendere più appetibile la misura ed utilizzabile per una più ampia platea.
Ma come spesso succede in Italia, quando si vuole semplificare si rischia di ottenere l’effetto inverso!
La ciliegina sulla torta è arrivata con l’ormai famoso “Superbonus 110%”, meglio conosciuto come “Mi rifaccio casa gratis” lanciato dal Governo Nazionale con l’altrettanto famoso “Decreto Rilancio” convertito dalla Lg. 17 Luglio 2020 n.77 previsto all’art.119; poi sono stati firmati i Decreti Mise (Requisiti Tecnici ed Asseverazioni) modificati, però, in fase di pubblicazione.
Successivamente è intervenuta la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate e si è in attesa della nuova Circolare che recepisca i 32 interpelli pubblicati dalla stessa ed un po’ di modifiche/errori riscontrati.
Logicamente anche il “decreto semplificazione” ha apportato alcune modifiche. Siamo oggi in attesa della Legge di Bilancio che dovrebbe dare nuove indicazioni e proroghe di una misura che praticamente ancora non è partita…”
www.agenziaentrate.gov.it/guida-superbonus110.pdf
Novità in materia di superbonus
E’ evidente che da quando Angelo ha scritto l’articolo qualcosa è cambiato.
Sono arrivate la circolare dell’AdE n. 30 del 28 dicembre 2020 e, fresca di approvazione, la legge di bilancio 2021 che ha previsto ufficialmente la proroga.
La validità del superbonus 110% è stata prolungata al 30 giugno 2022, oltre ad altri sei mesi (ovvero fino al 31 dicembre) per i lavori già iniziati (abbia già concluso il 60% dei lavori).
La spesa sostenuta nell’arco del 2022 sia recupererà in quattro rate e non in cinque.
Chi può usufruire di ecobonus 110% o superbonus 110% ?
Chi ha diritto all’ecobonus o superbonus 110%?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022
cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci ,
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000,
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Misura della detrazione ecobonus al 110%
Il gran parlare di ecobonus 110% è frutto dell’importante detrazione fiscale offerta a chi effettuerà i lavori.
Le detrazioni fiscali, insieme alle deduzioni, rappresentano diversi modi per pagare meno tasse.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (anche locatari con regolare contratto d’affitto) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali,
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
Lavori in casa gratis con l’ecobonus 110%: guida ai requisiti, regole e interventi ammessi
Veniamo ai lavori in casa gratis ed alle dicerie. Il superbonus 110% non richiede una guida alla normativa del decreto Rilancio per effettuare i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione è semplice qualora legato al buonsenso delle persone!
Riporto allora un passaggio che ritengo fondamentale dello scritto di Contessa “…I professionisti e le imprese serie consigliano di andarci cauti, di aspettare chiarezza normativa perché è una grande opportunità ma solo se si fanno le cose per bene.
Rispettando leggi e regolamenti e soprattutto eseguendo i lavori come da progetto e relativo capitolato, a regola d’arte e rispettando tutti i requisiti dei vari DM, anche perché l’AdE potrà effettuare i relativi controlli negli otto anni successivi alla fine dei lavori con l’ausilio tecnico dell’ENEA.
Sono arrivati, invece, i “professionisti del tuttogratis” organizzati come vere e proprio catene di Sant’Antonio che fanno firmare contratti (che non saranno mai onorati) promettendo il tutto gratis e facendosi dare acconti, per non perdere la prenotazione, che vanno da 500 a 2000 euro.
Molti di questi contratti fanno riferimento a General Contractor non meglio identificati o ad una delle 5.000 nuove imprese (scatole vuote spesso) nate per questa occasione/opportunità…”
https://www.affaritaliani.it/politica/la-trappola-del-superbonus-per-edilizia-al-110-per-cento-712949.html
Ecco che l’unica guida ai requisiti, regole e interventi ammessi che dovrebbe avere il committente è il buonsenso!
Cosa rientra nell’ecobonus al 110 % e limiti di spesa per i lavori trainanti
Per rispondere alla domanda “cosa rientra nell’ecobonus al 110%” è necessario individuare i cd. lavori trainanti, che riguardano:
- Isolamento termico degli involucri edilizi, nei limiti di spesa pari a
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari,
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari,
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari,
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari – Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare. SUPERBONUS 110% – luglio 2020 10 La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi antisismici (sismabonus)
Ecobonus 2020 infissi e caldaie
Se è presente, nell’alveo dei lavori trainanti uno di quelli indicati, allora è possibile beneficiare della stessa misura dell’intervento anche per il cambio di infisse e caldaie.
Rimane l’obbligo di certificare
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,
- che le nuove finestre siano comprensive di infissi capaci di assicurare le richieste di trasmittanza termica,
- che la caldaia possieda le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Ecobonus 110%: ape
L’ape è lo strumento tecnico che abilita alla possibilità di usufruire dei benefici dell’ecobonus 110%.
Il “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo.
E’ prescritto infatti, ai fini del Superbonus, che gli interventi di efficientamento energetico debbano assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (ape), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sanzioni ecobonus
Le sanzioni collegate all’ecobonus è un fatto dolente che i professionisti del tuttogratis fanno fatica a spiegare.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Oggetto di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate è la verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.
Ad essere perseguiti saranno i soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
In sintesi quindi saranno perseguiti i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Di contro, il cessionario in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.
Per l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.
Di fronte alla cessione del credito, l’Agenzia avrà a disposizione invece otto anni dall’utilizzo irregolare.
Sconto in fattura e cessione del credito ecobonus 2020
Offerta delle banche per il superbonus 110%
Grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, il superbonus permette di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.
In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche o assicurazioni o, ancora, alle imprese che svolgono i lavori (attualmente consentito solo agli incapienti).
Il fornitore (ditta edile) potrebbe acquisire il credito d’imposta per poi cederlo alla banca per farsi finanziare i lavori.
La cessione del credito è la forma individuata per il finanziamento dell’ecobonus 110%.
Quali sono i rischi per le imprese?
Per comprendere quali siano i rischi connessi all’operazione di cessione del credito e finanziamento da parte della banca bisogna partire da lontano.
Le nostre imprese, purtroppo ed in qualunque settore operino, non si distinguono per l’elevato grado di capitalizzazione.
Per non usare un eufemismo sono caratterizzate di un indicatore di indebitamento sempre molto elevato.
Come può allora l’operazione di finanziamento della cessione del credito condizionare lo Stato Patrimoniale dell’impresa?
Evidentemente in modo molto negativo e vi spiego perché.
Elevato indebitamento
Tra l’avvio delle pratiche, l’inizio e la conclusione dei lavori un’impresa sottocapitalizzata dovrà necessariamente ricorrere al debito bancario.
Le banche (questo è un comune sentire sull’intero sistema bancario) hanno quindi predisposto, tra l’avvio e la conclusione, delle operazioni ponte.
Quindi l’impresa dovrà, prima di cedere il credito d’imposta alla banca, indebitarsi per ogni cantiere che avvierà.
La domanda cruciale che l’imprenditore dovrebbe porsi è: quanto e per quanti cantieri posso resistere (anche in termini di onerosità bancaria dei finanziamenti ponte) prima di finire la liquidità?
Questa domanda, benché banale, è difficile per l’imprenditore che non ha un cruscotto economico/finanziario sulla sua attività!
Né tantomeno possono essere le banche a rispondere a questa domanda!
Loro potranno avere un’idea di come si muova l’impresa, dai bilanci, dalle centrali rischi ma la situazione della liquidità aziendale la conosce solo e soltanto l’imprenditore!
La concessione di un nuovo fido bancario, attraverso l’apertura di credito in c/c, da parte della Banca con successiva cessione del credito fiscale è la soluzione adatta ai clienti che necessitano di un supporto finanziario per sostenere i lavori ma quali sono i rischi per l’intera filiera?
Prima per il committente, cui potrebbe essere richiesto indietro il credito; poi per l’impresa, che dovrebbe finanziare agitare soldi, persone, mezzi, merci, ecc; e poi per la banca, che dovrebbe finanziare l’operazione?
Sintesi su Superbonus
Bando alle ciance quindi l’operazione è molto interessante purché ci siano committenti, imprese e banche serie! Pronte a fare i lavori che necessitano senza prendere cantonate che finirebbero col compromettere il sistema economico, già fragile e sconvolto!
Chiudo quindi tornando a citare l’articolo di Contessa “...Allo scopo di rendere più utilizzabile i bonus, nel decreto Rilancio è stata inserita la possibilità di cedere il Bonus/Credito Fiscale alla filiera che esegue i lavori e/o a Istituti di credito ed intermediari finanziari.
Con una procedura tecnico-amministrativa-fiscale così complessa che, per la verifica del possesso dei requisiti, sono scesi in campo i big delle società di revisione internazionali, da Deloitte a KPMG, ad PwC, per finire ad Ernst & Young.
Insomma, evidentemente di chiaro e semplice c’è ben poco.
Praticamente si tratta di una procedura da Lavoro Pubblico (senza rispettare il Codice dei Contratti) con stazione appaltante unica (l’Agenzia delle Entrate) che, con il suo Direttore Ruffini, continua a dire, giustamente, che l’AdE farà il suo mestiere e che non può certo semplificare quello che in Italia è complesso, ossia la normativa fiscale.
Tutto questo suona come un vero e proprio monito: fate le cose per bene altrimenti si procederà alla revoca del Bonus/credito fiscale, rischio che rimane tutto in capo al committente, poiché l’intera filiera è manlevata.
Pertanto c’è il rischio che l’AdE, con la consueta velocità, proceda alla revoca e relativo recupero ed il povero committente dovrà cercare un Giudice a Berlino (ad oggi non è chiaro a quale Tribunale rivolgersi) per trovare il “responsabile” e magari farsi 15/20 anni di processi…”
https://www.affaritaliani.it/politica/la-trappola-del-superbonus-per-edilizia-al-110-per-cento-712949.html