Cos’e’ il bilancio di esercizio? Come migliorare il bilancio di esercizio? Andiamo per gradi… Partiamo dalla definizione di bilancio di esercizio. E’ il complesso dei documenti che hanno imprenditori e imprese per far conoscere se stessi!
Prima di passare ad esaminiare i documenti cerchiamo di capire il bilancio d’esercizio spiegato in modo semplice!
A torto o ragione, il bilancio di esercizio è lo strumento dal quale la banca parte per definire il rating.
Obiettivo del post sarà quindi individuare, per quanto possibile, come migliorare il bilancio di esercizio del 2020 per cercare di contenere i peggioramenti dei rating.
Cos’e’ il bilancio di esercizio?
Il bilancio di esercizio è il documento di riferimento dell’economia aziendale perché raccoglie i documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente, nell’applicazione dei principi di verità e correttezza, con l’obiettivo di
- rappresentare la propria situazione patrimoniale e finanziaria,
- indicare il risultato economico dell’esercizio.
Per quanto mi riguarda, il bilancio di esercizio è talmente importante da avergli già dedicato, all’interno di questo blog, tanti articoli.
Bilancio di esercizio: dalla verifica (interna ed esterna) al futuro
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Mi sono posto l’interrogativo: alla luce degli effetti della pandemia, il bilancio 2020 potrà rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto quanto accaduto in modo straordinario?
Ricordando come il bilancio di esercizio rappresenti il principale strumento d’informativa d’impresa, esso rappresenta per i soci il mezzo attraverso il quale
2423 del Codice Civile
- ricavare informazioni sull’andamento economico/finanziario e patrimoniale della società (verifica interna),
- la fonte di informazioni sulla consistenza del patrimonio sociale per i soggetti che entrano in relazione con la società (verifica esterna).
Le informazioni offerte con il bilancio 2020 dovranno quindi, per soci e terzi, essere veritiere e corrette e rappresentative di una situazione a dir poco “anomala”.
Un motivo in più per interrogarsi allora sul futuro del bilancio di esercizio 2020, dei suoi risultati ma soprattutto di quanto si possa fare (per quanto possibile) per migliorarlo.
Ci si aspetta un peggioramento dei bilanci 2020 per quasi tutte le imprese, a causa del lockdown e della recessione che sta conseguendo alla pandemia.
Documenti di bilancio
In questo post troverete l’analisi degli elementi salienti lo Stato Patrimoniale al fine di comprendere cosa gli imprenditori possano fare per migliorarlo!
Come dico sempre a lezione e durante il confronto con gli imprenditori, più è grave la malattia più amara sarà la medicina.
Nota integrativa e relazione sulla gestione
Parto allora con lo specificare che, qualora le informazione richieste da specifiche disposizioni di legge ovvero dalle necessità aziendali, non fossero sufficienti al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta, consiglio sempre di fare uso di “strumenti complementari” per migliorare la portata delle informazioni obbligatorie.
Le informazioni complementari e destrutturate possono trovare natuale convergenza all’interno di nota integrativa o relazione sulla gestione.
Nota integrativa
La nota integrativa è una componente “qualitativa” del bilancio di esercizio.
Il suo contenuto è specificato all’interno degli artt. 2427 cc e seguenti.
A tale scopo si ricorda come in nota integrativa debbano essere specificati, maggiormente spiegati, i dati ed i valori contenuti nel CE e nello SP.
In particolare tra gli altri è previsto che in nota integrativa si offrano informazioni in merito a:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, (…)
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; (…)
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve» (…)
https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2427
Relazione sulla gestione
Anche la relazione sulla gestione è una componente “qualitativa” del bilancio di esercizio. Anch’essa è regolata dall’art. 2428 del cc.
Assolve ad uno specifico scopo: offrire delle migliori informazioni descrittive ed esplicative. Fa da collante tra tutte le informazioni quantitative che è possibile ottenere da Stato Patrimoniale (SP), Conto Economico (CE), e Nota Integrativa (NI), oltre che dal Rendiconto Finanziario (RF)
In particolare, è specificato che “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (…).
https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2428
Personalmente faccio curare molto la redazione della relazione alle imprese che seguo perché rappresenta il momento offerto agli amministratori per notiziare soci e terzi circa il vissuto dell’impresa nel mercato di riferimento e nell’esercizio appena trascorso.
E’ importante illustrare, all’interno della relazione sulla gestione:
- l’andamento della marginalità dell’impresa (il MOL rappresenta il punto focale da cui partono le banche per individuare l’esistenza del rapporto RATA/REDDITO utile per offrire nuovi finanziamenti a M/L termine),
- la presenza di equilibrio finanziario (gli indicatori finanziari hanno sempre maggiore importanza nelle analisi di bilancio)
- la reciproca influenza sulla determinazione di equilibrio patrimoniale
sui risultanti a consuntivo (di cui si da traccia ed informazione nel bilancio dell’esercizio in chiusura) ma, soprattutto, sui potenziali risultati di previsione, in relazione a costi, ricavi e investimenti futuri.
Ricordo infine che sono esonerate dalla relazione sulla gestione le società non obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria.
Non è quindi un documento obbligatorio per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.
La capitalizzazione d’impresa
Purtroppo la gravità della malattia dello Stato Patrimoniale ha sempre più spesso una soluzione: la capitalizzazione dell’impresa!
La capitalizzazione dell’impresa deriva dalla presa di consapevolezza dell’imprenditore che è arrivato il momento di condividere il rischio della SUA impresa con tutti i finanziatori.
Molto spesso purtroppo gli imprenditori hanno una realtà viziata, è come se il patrimonio della propria impresa fosse il loro, sottovalutando che impresa e persona sono entità diverse!
Entità non solo giuridicamente diverse (ricordiamo come le società si distinguono proprio per la presenza della “personalità giuridica propria”) ma, soprattutto, patrimonialmente diverse!
Come migliorare il bilancio di esercizio
Le imprese italiane si distinguono per la profonda sottocapitalizzazione! Per poter comprendere l’entità di questo rischio si possono usare degli indici di bilancio.
Ne ho parlato abbondantemente nel post come migliorare il leverage e ridurre la PFN
Un primo riequilibrio passa quindi dalla patrimonializzazione dell’impresa, ovvero? Dal conferimento di nuove risorse in azienda!
E’ importante la patrimonializzazione dell’impresa per assorbire ALMENO l’eventuale perdita del 2020 e per non ridurre ulteriormente il patrimonio sociale.
E’ consapevole di questa necessità anche il Governo che ha pensato a come migliorare il bilancio di esercizio attraverso due interessanti ed intelligenti forme di incentivo alla patrimonializzazione!
Rivalutazione beni d’impresa
Nel D.L. 104/2020, all’art. 110, il Governo ha proposto la possibilità di Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”).
A differenza del passato, in questo caso:
- sarà possibile effettuare una rivalutazione anche solo civilistica
- non sarà necessario che la rivalutazione interessi i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea
- nel caso in cui si decidesse di affrancare fiscalmente i maggiori valori
- l’imposta sostituiva ammonta solo al 3% (senza distinzione tra beni ammortizzabili e non ammortizzabili)
- il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021)
Il saldo attivo di rivalutazione andrà imputato a capitale oppure appostato in una “riserva da rivalutazione” che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires o Irap pari al 10%.
Cosa potrà e cosa non potrà essere oggetto di rivalutazione?
Potranno essere oggetto di rivalutazione le seguenti categorie di beni:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili Ad esempio: immobili (compresi i terreni), automobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati.
Ad esempio: brevetti o diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how - partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Non potranno essere oggetto di rivalutazione:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (come ad esempio: materie prime, merci, prodotti finiti, etc.)
- l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.
Crediti d’imposta per i nuovi versamenti e Fondo patrimonio PMI
Nel D.L. 34/2020, all’art. 26, il Governo, alla domanda “come migliorare il bilancio di esercizio”, ha proposto una norma dal titolo Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Il tempo per effettuare gli interventi è breve, tutto scade il 31.12.2020 (a meno di proroghe), perché sono legati al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato varato dalla Commissione UE per rispondere alla crisi economica causata dalla pandemia.
Requisiti per la patrimonializzazione
- società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro
- colpite dalle pandemia per via di una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente
- che deliberino ed eseguano un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Credito d’imposta per gli investitori
Credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro.
Il credito è concesso a condizione che
- l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020
- gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023
- la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Credito d’imposta per le imprese conferitarie
La società conferitaria può beneficiare di un credito d’imposta
- pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale
- comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)
- il credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità”
- non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
- deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva
- deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
- la distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.
Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.
Fondo patrimonio PMI
Il fondo patrimonio PMI è finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito subordinati.
Le società emettenti devono avere:
- ricavi fra i 10 e i 50 milioni di euro
- dipendenti inferiore a 250
- effettuato, entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.
Lo Stato, per mezzo di Invitalia, si impegna a sottoscrivere un debito subordinato (quasi-equity) emesso dall’impresa per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l’aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019.
Gli strumenti finanziari sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.
I prestiti hanno una durata di sei anni (salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni) e il tasso di rendimento è quello moderato, previsto dal Temporary Framework.
Obiettivo della misura è quello di avere la liquidità necessaria per pagare capitale circolante, costi del personale, investimenti per espansione o ammodernamento. Scaturisce quindi un aiuto indiretto.
Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.
Il provvedimento prevede un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito dal Gruppo Invitalia.
In sintesi
Mi auguro che gli strumenti indicati su come migliorare il bilancio vengano utilizzati al meglio, ciò per contenere i nefasti risultati che la pandemia produrrà sulle imprese.